ULTIMO AGGIORNAMENTO GENNAIO 2012
STATUTO PER
L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
RinnovaMenti
ART. 1
(Denominazione e sede)
- E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della l. 383/2000, l’associazione di promozione sociale denominata: <<RinnovaMenti>>.
L’associazione ha sede nel comune di Paese (TV), in via 4 Novembre 22/b. Il mutamento di sede non comporta modifica allo statuto.
L’associazione potrà istituire e sopprimere sezioni e/o sedi secondarie con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 2
(Finalità)
- L’associazione non ha scopo di lucro e non ha indirizzo politico o religioso.
Essa persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, culturali.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la diffusione della Pedagogia della Mediazione, attuata in maniera non professionale e gratuita, verso tutti coloro che sono coinvolti nei rapporti con le persone svantaggiate;
b) la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, seminari, convegni;
c) la diffusione di metodi e strumenti di recupero, ristrutturazione e potenziamento cognitivo e di educazione permanente, con l’obiettivo di promuovere tali interventi in età precoce;
d) la costruzione di una rete di rapporti tra famiglie e soggetti o enti interessati a promuovere interventi di potenziamento cognitivo.
ART. 3
(Soci)
- Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- Ci sono due categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea);
benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’ l’attività prestata.
- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5
(Recesso e esclusione del socio)
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
- L’esclusione è provvisoriamente deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la possibilità di appello entro 60 gg. all’assemblea e comunque al Giudice Ordinario.
ART. 6
(Organi sociali)
- Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Presidente;
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- Essa viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9
(Validità Assemblee)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun presente.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci. La decisione è deliberata col voto favorevole di 2/3 dei presenti. L’assemblea straordinaria scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10
(Verbalizzazione)
1. Le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11
(Consiglio direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di nove, compreso il presidente, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, per la durata di anni tre. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 12
(Presidente)
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- 2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.
ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.